Rateizzazione degli importi: ART. 28 del Regolamento Comunale:
"L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle
somme dovute entro un numero massimo di rate, a condizione che il debitore versi in una situazione di
temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a. fino a euro 50,00 nessuna rata;
b. da euro 50,01 a euro 500,00 fino ad un massimo di sei rate mensili;
c. da euro 500,01 a euro 1.500,00 fino ad un massimo di dodici rate mensili;
d. da euro 1.500,01 a euro 3.000,00 fino ad un massimo di diciotto rate mensili;
e. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili;
f. da euro 6.000,01 a euro 8.000,00 fino ad un massimo di trentasei rate mensili, previa presentazione di
idonea polizza fideiussoria assicurativa;
g. da euro 8.000,01 a euro 15.000,00 fino ad un massimo di quaranta rate mensili, previa presentazione di
idonea polizza fideiussoria bancaria;
h. da euro 15.000,01 a euro 30.000,00 fino ad un massimo di quarantotto rate mensili, previa presentazione
di idonea polizza fideiussoria bancaria;
i. oltre euro 30.000,01 fino ad un massimo di sessanta rate mensili, previa presentazione di idonea polizza
fideiussoria bancaria.
1. Su richiesta del contribuente, che dichiari la grave difficoltà finanziaria, il funzionario responsabile
potrà riconoscere la rateizzazione dell’importo da versare secondo un piano rateale diverso in deroga
a quello sopra indicato.
2. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita garanzia, come meglio specificato al
comma 1, lettere f), g), h), i).
3. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza
del versamento relativo agli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata e documentata con atti
che possono attestare la temporanea difficoltà.
5. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il
fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai
benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di
concessione della rateazione.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate consecutive nell'arco di sei mesi
nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non
può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica
soluzione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento scadono come concordate in sede di richiesta del rateizzo.
Inoltre,
7. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la
possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall’art.26 dell’Allegato “A”
della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere
beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas
e/o per il settore idrico.
b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal
Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
c) Qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di
riscossione emessi negli ultimi due anni.
8. Al documento di riscossione dovranno essere allegati le deleghe per il pagamento rateale
dell’importo dovuto.
9. L’importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad €
100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni
migliorative indipendentemente dall’importo dovuto."